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i seguito, vengono indicate alcune nozioni di ordine generale:






• per PREDICATO s’intende l’indicazione del feudo su cui è appoggiato un titolo nobiliare portato da un individuo o da una famiglia, e tale predicato è di spettanza di tutta l’agnazione, anche se il titolo feudale sia di spettanza soltanto del primogenito; si precisa che non tutti i titoli nobiliari hanno un predicato, essendovi titoli senza predicato che sono appoggiati solamente al cognome;

• sono QUALIFICHE le espressioni d’onore connesse al godimento di un titolo nobiliare; sono da considerarsi tali quelle di Don e di Donna, premesse al nome di battesimo;

• affini alle qualifiche sono i TRATTAMENTI D’ONORE, fra i quali quelli di Altezza Reale, Altezza Serenissima, Eccelsitudine, Celsitudine, Eccellenza Serenissima, Eccellenza;

• per CONCESSIONE intendesi l’atto con il quale il Sovrano, motu proprio o su proposta, dà origine a un nuovo titolo, predicato, qualifica, trattamento o stemma nobiliare; essa costituisce la forma originaria di acquisto delle distinzioni che vengono create ex novo;

• la RINNOVAZIONE è l’atto con il quale il Sovrano fa rivivere un titolo o un predicato già esistenti ma estintisi per mancanza di chiamati alla successione; qui non si ha la creazione ex novo del titolo o del predicato ma questi vengono fatti rivivere dal Sovrano in altre persone che prima non potevano succedere;

• il RICONOSCIMENTO è l’atto con il quale il Sovrano concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati o stemmi nobiliari;

• lo STEMMA costituisce ugualmente distinzione nobiliare, ed è anche detto blasone o arma gentilizia, e a ogni titolo nobiliare corrisponde uno stemma miniato di cui può far uso colui che ha diritto al titolo;

• per REFUTA s’intende il trasferimento o l’alienazione ad altri dei titoli nativi, concessi, riconosciuti, rinnovati o nei quali è succeduta, fuori dell’ordine della successione diretta; per la refuta occorre l’assenso di tutti i successibili intermedi, vale a dire di coloro ai quali sarebbe spettato il titolo secondo l’atto di concessione.