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seguito, vengono indicate alcune nozioni di ordine generale:
• per PREDICATO s’intende l’indicazione del feudo su
cui è appoggiato un titolo nobiliare portato da un individuo o
da una famiglia, e tale predicato è di spettanza di tutta l’agnazione,
anche se il titolo feudale sia di spettanza soltanto del primogenito;
si precisa che non tutti i titoli nobiliari hanno un predicato, essendovi
titoli senza predicato che sono appoggiati solamente al cognome;
• sono QUALIFICHE le espressioni d’onore connesse al godimento
di un titolo nobiliare; sono da considerarsi tali quelle di Don e di Donna,
premesse al nome di battesimo;
• affini alle qualifiche sono i TRATTAMENTI D’ONORE, fra
i quali quelli di Altezza Reale, Altezza Serenissima, Eccelsitudine, Celsitudine,
Eccellenza Serenissima, Eccellenza;
• per CONCESSIONE intendesi l’atto con il quale il Sovrano,
motu proprio o su proposta, dà origine a un nuovo titolo, predicato,
qualifica, trattamento o stemma nobiliare; essa costituisce la forma originaria
di acquisto delle distinzioni che vengono create ex novo;
• la RINNOVAZIONE è l’atto con il quale il Sovrano
fa rivivere un titolo o un predicato già esistenti ma estintisi
per mancanza di chiamati alla successione; qui non si ha la creazione
ex novo del titolo o del predicato ma questi vengono fatti rivivere dal
Sovrano in altre persone che prima non potevano succedere;
• il RICONOSCIMENTO è l’atto con il quale il Sovrano
concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella
prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati o stemmi
nobiliari;
• lo STEMMA costituisce ugualmente distinzione nobiliare, ed è
anche detto blasone o arma gentilizia, e a ogni titolo nobiliare corrisponde
uno stemma miniato di cui può far uso colui che ha diritto al titolo;
• per REFUTA s’intende il trasferimento o l’alienazione
ad altri dei titoli nativi, concessi, riconosciuti, rinnovati o nei quali
è succeduta, fuori dell’ordine della successione diretta;
per la refuta occorre l’assenso di tutti i successibili intermedi,
vale a dire di coloro ai quali sarebbe spettato il titolo secondo l’atto
di concessione.
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