TITOLI
NOBILIARI, SENTENZE ARBITRALI, ADOZIONI, PERIZIE, REGISTRO INTERNAZIONALE
DELLA NOBILTÀ, ISCRIZIONE AL CONSIGLIO ARALDICO ITALIANO |
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013 |
TITOLI NOBILIARI, PER CONCESSIONE
O REFUTA, CON POSSIBILITÀ DI ARBITRATO LEGALE AVENTE FORZA
DI SENTENZA E PUBBLICAZIONE DEL DECRETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE REGIONALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA |
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013 A – CONCESSIONE
O REFUTA DEL TITOLO NOBILIARE, PREDICATO E STEMMA
La concessione del titolo nobiliare, non essendo prerogativa dello
Stato, avviene per virtù dei meriti riconosciuti alla persona
dal potere, dalle prerogative, dalla corona e dalle facoltà
discrezionali del Principe Pretendente al trono esclusivamente dotato
di Fons e di Jus Honorum. Tale concetto
è stato assunto in ogni tempo dalle Case Regnanti che hanno
perso il trono a seguito di occupazione definitiva del territorio
e perciò, mancando la debellatio, è sorta
la figura del Pretendente. Un titolo nobiliare attuale, se meritato
e ben portato, è pari a quello assunto nei secoli trascorsi,
in quanto qualsiasi cosa è attuale nel momento in cui si
acquisisce; ossia, tale titolo nobiliare, essendo emanazione della
prerogativa Sovrana (rex nobilem tantum facere potest),
si trova di fronte al Sovrano “oggetto” di fronte a
un “soggetto”; il titolo nobiliare non è così
originale antico o nativo, ma dativo.
I titoli nobiliari e i predicati che possono essere concessi ex
novo o rivendicati sono: Principe, Duca, Marchese, Conte, Visconte,
Barone, Nobile, Patrizio, Patrizio Bizantino, Signore, Cavaliere
Ereditario; essi possono valersi con trasmissibilità alla
prole o, compatibilmente ai desideri del titolato, ad altri membri
e non del Casato o, a preferenza, della propria agnazione maschile
o femminile. La stessa valenza vale in presenza di Lettere Patenti
o titoli equipollenti di rinnovazione, riconoscimento, sanatoria
e di assenso, compresa la rivendicazione d'Armi, qualifiche e trattamenti
o l’elucubrazione con delineo ex novo dell’Arma
gentilizia. Secondo la Costituzione (si veda la XIV norma transitoria
e finale), allo Stato non interessa affatto che qualcuno abbia un
titolo nobiliare atavico o nuovo, e non vieta di fregiarsene e farne
uso nei rapporti pubblici e privati, né considera reato l’abuso
di titoli nobiliari. Tale annotazione si rende necessaria per non
nuocere alla dignità storica posseduta nel tempo dalla famiglia
- onde il titolo diventa ricordo anagrafico -, o, nel caso di concessioni
nobiliari ex novo, alla biografia storica della persona.
Altresì, il titolo nobiliare può essere trasmesso
per refuta, fatta innanzi a notaio, vale a dire per trasferimento
ad altri - fuori dell’ordine della successione diretta - dei
titoli nobiliari personali, nativi, concessi, riconosciuti, rinnovati
o nei quali la persona è succeduta; per la refuta occorre
l’assenso di tutti i successibili intermedi, cioè di
coloro ai quali sarebbe spettato il titolo secondo l’atto
di concessione.
L’ammontare della consulenza storica, nobiliare, araldica,
cavalleresca, ivi compresi gli studi, le ricerche dei simboli dell’Arme,
i predicati, il parere pro veritate, le dissertazioni e
l’autentica notarile delle Lettere Patenti e/o sanatorie di
titoli antichi o ex novo, emanate dall’Ente Sovrano
- soggetto diritto pubblico internazionale, sarà oggetto
di colloquio privato con la massima garanzia di riservatezza:
TITOLI NOBILIARI, QUALIFICHE, STEMMI E PREDICATI
CONCEDIBILI:
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Gradi di Ordini cavallereschi |
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Arme nobiliari (sola concessione di stemma) |
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Cavaliere ereditario con diritto di corona |
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Titolo nobiliare di Nobile con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Patrizio e di Patrizio
Bizantino con predicato, stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Signore con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Barone con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Visconte con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Conte con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Marchese con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Duca con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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Titolo nobiliare di Principe con predicato,
stemma e qualifiche di Don e Donna |
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013 B – SENTENZA ARBITRALE
DI ACCERTAMENTO GIURIDICO, STORICO, ARALDICO, NOBILIARE E CAVALLERESCO,E
DECRETO DI OMOLOGA DEL TRIBUNALE ORDINARIO
Riteniamo che la Patria Magistratura sia oggi l’unica autorità
che, in qualità di organo accertatore e tutelatore dei diritti,
come si occupa della tutela del più geloso e delicato tra i
diritti della personalità, cioè quello al nome, così
abbia il compito e la potestà di accertare la legale esistenza
di un status particolare in una determinata famiglia e di dichiarare
la spettanza dei titoli nobiliari, predicati, qualifiche e stemmi
annessi al medesimo. Così motivati, valenti legali sono dopo
non poche fatiche arrivati a un elaborato cesello giuridico, che conduce
a certificare la legittimità attuale del diritto affermato
dal Richiedente. Quindi, riassumendo, l’accertamento della spettanza
del titolo nobiliare, predicato, stemma e qualifiche in capo all’avente
diritto si svolge attraverso la pronuncia di una sentenza arbitrale
e secondo le norme vigenti in materia di arbitrato, a norma degli
Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, fra il possessore
del titolo nobiliare di cui si chiede l’accertamento e l’Istituto
Superiore di Diritto Nobiliare. La sentenza della Cassazione Civile,
Sezioni Unite 20/05/1965, n. 987, afferma che “l’accertamento
preliminare della spettanza del titolo nobiliare può tuttavia
compiersi a diversi fini: per la cognomizzazione del predicato, per
il diritto di appartenenza a determinate associazioni, per beneficiare
di particolari vantaggi, quali l'ammissione in collegi o l'attribuzione
di borse di studio…” Il Supremo Collegio ha osservato,
anche con riferimento alla sentenza dalla Cassazione Civile n. 2087/1961,
che “gli accertamenti incidentali e le relative affermazioni
sull’esistenza del titolo nobiliare… devono considerarsi
anch’essi implicitamente ammessi dalla Legge e non possono importare
lesione del principio della parità sociale dei cittadini, proclamato
dall’Art. 3 della Costituzione Italiana”. L’arbitrato
assume, mediante provvedimento del Magistrato richiesto nelle forme
di Legge, forza di sentenza (così la Corte Costituzionale,
12 Febbraio 1963, n. 2) fra le parti, gli eredi o aventi causa (Cassazione
Civile, Sez. III, 29 Maggio 1980, n. 3552) ed efficacia di cosa giudicata
se non impugnata nei termini di Legge, Cassazione Civile, Sezione
I, 7 Febbraio 1963, n. 194. Il Presidente d’un Tribunale ordinario
della repubblica italiana, accertata la conformità della sentenza
arbitrale alle disposizioni di Legge, lo dichiara esecutivo nel territorio
della repubblica con Decreto, mediante deposito nella Cancelleria
del Tribunale, con successiva pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta
Ufficiale Regionale della repubblica italiana. Questa pietra miliare
costituisce una verità incontrastabile, rendendo giustizia
alla nobiltà ma, soprattutto, agli uomini che vantano un’eredità
di onore e un patrimonio di virtù. Attività di natura
legale che viene espressa da valenti avvocati e professionisti del
settore.
Per la consulenza e servizi in sede legale, notarile e arbitrale,
incluse tutte le registrazioni di rito e memorie araldico-nobiliari
e genealogiche, esclusi i pareri pro veritate, con assistenza
sino alla presentazione, pronuncia ed esecuzione da parte del Tribunale
Arbitrale Internazionale - Organo Permanente della Corte Europea
di Giustizia Arbitrale di Ragusa, composto da magistrati arbitrali,
giudici di I grado, e verifica della trascrizione dell'eventuale
decreto di omologa della sentenza emesso dal Presidente d’un
Tribunale Ordinario della repubblica italiana, e registrato all’ufficio
delle Entrate ai fini dell’attribuzione di validità
di sentenza allo stesso, ivi compresi i costi della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, con l’ulteriore possibilità
di esecuzione della sentenza nel territorio degli oltre 100 Stati
aderenti alla Convenzione di New York del 10-06-1958, resa esecutiva
in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, il tutto acclarando,
ove positivo, il status nobiliare dell’avente diritto,
legittimando la spettanza del titolo nobiliare, del predicato, dello
stemma e delle qualifiche qualora configurate, tale atto valendo
come sentenza di accertamento giuridico-storico-nobiliare innanzi
alla magistratura italiana dei titoli nobiliari e cavallereschi
- ovvero della Gran Maestranza di un Ordine cavalleresco e della
qualità di soggetto di diritto pubblico internazionale nel
rispetto della legge 3 marzo 1951, n. 178 - e degli annessi predicati
e connesse spettanze, stemma e qualifiche, concessi da un sovrano
o da un principe pretendente al trono e giurisdizionalmente accertato
titolare di fons honorum,
- Tempi di esecuzione sentenza arbitrale, 180 gg
- € 30.000,00 per titoli nobiliari
- € 70.000,00 per ordini cavallereschi
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014 |
ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Il Consiglio Araldico Italiano è in grado di proporre l'adozione
da parte di famiglie nobili italiane, con effetti civili, ovvero,a
seguito della conclusione d’un accordo con un importante studio
legale tedesco, l’espletamento delle pratiche concernenti la
procedura di adozione internazionale, con effetti civili, da parte
di importanti famiglie nobili europee, disciplinata combinatamente
dalla legge tedesca (Bürgerliches Gesetzbuch BGB, §§
1767 - 1772) e dalla relativa convenzione internazionale (conclusa
il 29 maggio 1993). Tale adozione è valida in tutti gli Stati
firmatari della convenzione de qua (fra cui l’Italia;
nel sito http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=states.listing,
c'è l'elenco degli Stati aderenti), cui consegue l'assunzione
del cognome della famiglia adottante, comprensivo del titolo nobiliare
cognomizzato: infatti, dopo la Costituzione di Weimar, in Germania
il titolo costituisce parte integrante del cognome. L'elenco delle
famiglie nobili adottanti (più di ottanta: Freiherr significa
barone; Graf conte, Prinz principe, &c.) è confidenziale:
siamo tuttavia autorizzati a indicarne alcune (Graf Bernadotte af
Wisborg, svedese, parente del re di Svezia; Graf von Hardenberg; Graf
von Thun und Hohenstein; Freiherr Treusch von Buttlar-Brandenfels;
Prinz von Schoenburg-Waldenburg ). Ad esempio, ove adottato dal conte
Bernadotte af Wisborg, ne deriverebbe sui registri dello stato civile
italiano e sulla carta d'identità il nuovo cognome di Mario
Graf Bernadotte af Wisborg Rossi. - Costi e tempi da
definirsi. |
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015 |
PERIZIE EXTRAGIUDIZIARIE,
GIURATE E NON, DI SANATORIE, RICONOSCIMENTI DI TITOLI NOBILIARI, RINNOVAZIONI,
CONCESSIONI, QUALIFICHE E TRATTAMENTI ANCHE SU STEMMI BORGHESI E NOBILIARI,
PREDICATI NOBILIARI, REFUTE, AGGREGAZIONI NOBILIARI E FAMILIARI, RIVENDICHE
DI QUALSIASI NATURA, ANCHE CON SPECIALI AUSILI DI ORDINI CAVALLERESCHI
E CASE SOVRANE SUL TRONO O PRETENDENTI AL TRONO, PARERI PRO VERITATE
Un collegio di esperti, dopo accurate analisi e attraverso parere
tecnico–araldico, canonico, giuridico-nobiliare o cavalleresco,
redige motivate relazioni atte a stabilire la fondatezza o meno della
questione o dell’argomento sottoposti dal Committente. Dette
relazioni costituiscono non solamente una consulenza, ma contribuiscono
alla conoscenza degli studi sociali, tecnici, giuridici, istorico-araldici,
genealogici ed etimologici, con particolare interesse alla tutela
dei valori storico-nobiliari, borghesi e cavallereschi, sia in ambito
nazionale che internazionale. Con specifico riferimento a consulenze
e perizie in ordine a: Araldica, Archivistica, Assiografia, Cronologia,
Diplomatica, Epigrafia, Erinnofilia, Etimologia, Filatelia, Iconografia,
Iconologia, Medaglistica, Onomastica, Paleografia, Patrologia, Sfragistica,
Sigillografia, Simbologia, Storia dell’Abbigliamento, delle
Tradizioni e dei Costumi, Storiografia, e altre materie o scienze.
- Costi e tempi da definirsi. |
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016 |
ISCRIZIONI AL CONSIGLIO
ARALDICO ITALIANO - ISTITUTO MARCHESE VITTORIO SPRETI®
Persone ed Enti possono iscriversi all'Associazione dell'Istituto,
purché ne condividano i principî, ne accettino lo statuto
e siano graditi al Senato Accademico. Per divenirne membri, gli aspiranti
dovranno presentare domanda scritta di ammissione al Senato Accademico,
corredata di: a) certificato di nascita; b) eventuale certificato
di matrimonio; c) certificato di residenza; d) titolo di studio; e)
estratto del casellario giudiziario; f) curriculum vitae,
specificando eventuali titoli nobiliari o gradi di Ordini cavallereschi
e/o al merito, dinastici o pontifici, ricevuti dalla persona, da genitori
o avi. La qualità di membro si perde: a) per decesso; b) per
dimissioni; c) per cancellazioni e radiazione, motivate da gravi infrazioni
statutarie o regolamentari. Qualunque membro potrà dimettersi
dall’Associazione. Le dimissioni diventeranno effettive solo
dopo l’accettazione del Senato Accademico che potrà,
tuttavia, tenerla in sospeso sino al saldo di quanto eventualmente
dovuto dal dimissionario all’Associazione, alla restituzione
dei fondi e delle proprietà dell’Associazione e alla
rinuncia a tutti i diritti per l’uso del Consiglio Araldico
Italiano e dei simboli o stemmi relativi. All’accoglimento della
domanda di iscrizione, verrà rilasciato attestato di appartenenza
effettiva all’Istituto. Tempi di esame, 60 gg. lavorativi. |
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016 A Membro effettivo uditore
Colui che prende parte attiva nel Consiglio Araldico Italiano
o che, dopo l’ammissione, sia chiamato a far parte del Tribunale
Araldico, organo interno del Consiglio Araldico Italiano; ha diritto
di voto consultivo.
- Tassa d'iscrizione, € 300,00 - Rinnovo annuale, € 150,00
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016 B Membro corrispondente
Colui che viene scelto fra le persone che coltivano gli studi
storici, araldici, nobiliari, fra i genealogisti, i paleografi e i
cultori di scienze affini.
- Tassa d'iscrizione, € 200,00 - Rinnovo annuale, € 100,00
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016 C Membro sostenitore
Colui che con lasciti, donazioni ed erogazioni, finanzia l’Associazione
e le sue finalità; ha diritto di voto consultivo.
- Oblazione annuale libera |
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017 |
REGISTRO INTERNAZIONALE DELLA
NOBILTÀ E DELLA CAVALLERIA (PASSAPORTO DI CORTESIA - COURTESY
PASSPORT)
È un repertorio d’iscrizione e appartenenza, in cui sono
inseriti i titoli accademici, onorifici, nobiliari, cavallereschi
e di spettanza del Richiedente. Riporta la dignità personale,
trascurata da una politica retorica che impoverisce la collettività,
talvolta dequalificandola e livellandone i meriti e i valori, disconoscendo
tradizioni gloriose e sacre memorie. Suggella le distinzioni nobiliari
antiche e nuove e i titoli cavallereschi che, nella maggioranza dei
casi, fanno sempre parte della storia di un popolo. È una spettanza
privata che non può essere negata e che i cambiamenti di regime
non possono annullare o disconoscere. Il Tribunale Araldico, emanazione
del Consiglio Araldico Italiano, si rende parte diligente per l’integrazione
di titoli e predicati con idoneo e privato provvedimento, accertandone
la dignità morale e l’importanza sociale. L’attestato
d’iscrizione al Registro è concesso dopo accurato esame,
con delibera. Misura cm. 10 x 15 ca. È stampato in quattro
lingue. Sotto la foto, il relativo spazio per l’autentica notarile
della firma. Il Passaporto di Cortesia è ausiliario ai documenti
ufficiali concessi dallo Stato. È un prezioso documento rilasciato
da Ente privato e di utilità pubblica senza alcuna valenza
giuridica. Consente al Titolare di essere accolto e riconosciuto secondo
il suo status sociale. Rilegato in pelle rossa, con simbologia
sovraimpressa in oro. Consegna prevista in 60 gg. lavorativi.
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017
A |
- Esame pratica, € 80,00 |
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017 B |
- Iscrizione al Registro Internazionale
della Nobiltà e della Cavalleria e rilascio dell'Attestato
di appartenenza su pergamena, € 150,00 |
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017 C
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- Passaporto Internazionale di Cortesia
(Courtesy Passport), € 450,00 |
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017 D |
- Rinnovo annuale, € 100,00 |
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